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L’ impatto dell’emergenza sanitaria sui contratti di durata

Nel settore delle locazioni commerciali e degli affitti d'azienda, l'impatto della pandemia
ha costretto a ridiscutere condizioni e durata dei contratti.

La sospensione di gran parte delle attività economiche e le stringenti misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 adottate durante il periodo di lockdown e nei mesi successivi hanno evidenziato l’esigenza di ridiscutere le condizioni dei contratti di durata, quali locazioni commerciali o affitti di azienda, già in essere prima dell’emergenza sanitaria.

Tra i primi casi oggetto di scrutinio giudiziale – per lo più in sede di ricorsi d’urgenza – si sono registrati quelli di conduttori o affittuari che hanno agito per la riduzione o l’azzeramento del canone, basando la loro pretesa sugli eventi occorsi fin dai primi mesi del 2020, qualificati come imprevedibili e tali da alterare l’equilibrio economico del contratto.

Il contenzioso originato dall’emergenza sanitaria ha però dimostrato la lacunosità della normativa italiana, per la quale eventi imprevisti e imprevedibili e la conseguente limitazione, o addirittura la chiusura, di molte attività economiche assumono rilevanza ai soli fini della risoluzione dei contratti in corso. Sulla base dell’esperienza maturata nei contenziosi che hanno coinvolto primarie aziende del settore fashion, alberghiero e food, si può affermare che se l’evento limitativo o interdittivo dell’attività di impresa ha carattere temporaneo, l’esigenza dell’imprenditore che abbia stipulato un contratto di durata non è quella di terminare il rapporto contrattuale, ma di mantenerlo in vita seppur a condizioni (economiche) diverse preservando la continuità aziendale. Sotto questo profilo, le norme offrono limitati poteri di intervento sul contratto squilibrato, tanto alla parte interessata, che allo stesso Giudice, in sede contenziosa.

Per questa ragione è particolarmente importante l’intervento dei legali delle due parti nell’ambito di una negoziazione professionale mirata. L’esigenza di mantenere in vita il contratto può essere tutelata con un intervento ex post, cioè la rinegoziazione delle condizioni contrattuali per renderle adeguate alle mutate circostanze; oppure, come è auspicabile soprattutto per i nuovi contratti, con un intervento ex ante, allo scopo di introdurre, già in sede di negoziazione delle condizioni contrattuali, meccanismi di adeguamento o clausole di Hardship espressamente intese a regolare situazioni contingenti e imprevedibili come quella legata all’emergenza sanitaria Covid19.